Accoglienza in strutture direttamente dipendenti dalla Diocesi di Roma di presbiteri secolari incardinati in altre Diocesi
E' di massima importanza richiamare l'attenzione dei Parroci e dei Rettori di chiese etc., alla normativa diocesana che regolamenta l'accoglienza protratta per almeno tre mesi (in virtù della quale acquistano il c.d. quasi domicilio: can. 102 C.I.C.) dei presbiteri secolari provenienti da altre Diocesi (sacerdoti diocesani che provengono da Paesi stranieri/territori di missione o che comunque versano in stato di necessità, ma anche provenienti a vario titolo da Diocesi italiane).
Tale disciplina si è andata sempre più arricchendo con il conseguente aumento della documentazione richiesta. Mi preme qui riepilogare tre principi base della predetta normativa.
Evidenzio, pertanto, quanto segue:
a) I sacerdoti secolari di altre Diocesi sono da noi ospitati soltanto previa accettazine della richiesta, a firma del loro Ordinario, di accoglienza nella Diocesi di Roma, inviata al Cardinale Vicario possibilmente con un certo anticipo rispetto al loro inserimento in parrocchia o nella struttura che li accoglie per il servizio (ospedale, cappellania universitaria, ecc.);
b) I responsabili degli enti diocesani (parroci, ecc) si atengano dal prendere accordi vincolanti con i Vescovi, o addirittura con i sacerdoti, se non hanno perfezionato quanto stabilito alla lettera a);
c) L'accoglienza a Roma sarà concessa temporaneamente e comunque solo per il tempo strettamente necessario al completamento degli studi, precisando da subito se si tratti di Licenza o Dottorato (e quindi esattamente per gli anni previsti dall'ordine degli studi, così come risulta dal certificato d'iscrizione). Un'accoglienza a tempo indeterminato non è mai ammessa: va comunque specificato sin dall'inizio un limite temporale, rimanendo di norma possibile valutare caso per caso l'eventualità di un rinnovo.
d) Le modalità concrete della collaborazione del sacerdote con il responsabile dell'ente diocesano che lo accoglie (parroco, rettore, ecc) sono di norma specificatamente determinate in una Convenzione col Vescovo di incardinazione e ulteriormente precisate in un Impegno accettato da entrambi (sacerdote accolto e responsabile dell'ente) sottoscritto di norma prima dell'ingresso nell'ente (parrocchia, ecc). La convenzione per studenti (predisposta dalla CEI) e il modello base su cui redigere quest'Impegno sono disponibili su questo sito (sezione DOWNLOAD) o presso l'Ufficio Clero (0669886194), con il quale è bene prendere tempestivamente contatto, prima di avviare la procedura.
Queste norme valgono anche per i casi di semplice accoglienza presso enti diocesani (in parrocchia, ecc) di un sacerdote ospite che non abbia alcuna necessità di un inserimento nel sostentamento del Clero di Roma o comunque provvede autonomamente alle proprie spese. Anche costoro sono infatti tenuti ad osservare la normativa diocesana sul riconoscimento delle facoltà ministeriali (c.d. "celebret"), sempre da confermare presso l'Ufficio e da attestare attraverso specifico tesserino.
Presbiterio romano